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Nella sua audizione del 3 novembre 2025 davanti alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, il CNDCEC ha sottolineato di valutare positivamente l’impianto normativo complessivo del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Tra i punti di forza evidenziati vi sono:
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la riduzione dell’aliquota IRPEF dal 35% al 33% per il secondo scaglione (redditi tra 28.000 e 50.000 € circa)
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la riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o partecipazioni agli utili d’impresa dall’aliquota del 5% all’1%, con aumento del limite agevolabile da 3.000 a 5.000 €
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il rilancio dell’iper-ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale
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la conferma per il triennio 2026-2028 del credito d’imposta per le imprese nelle zone economiche speciali (ZES) e nelle zone logistiche semplificate (ZLS)
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l’introduzione di disposizioni che facilitano il pagamento di debiti tributari pregressi derivanti da imposte fedelmente dichiarate.
Tuttavia, il CNDCEC chiarisce fin da subito che, pur apprezzando l’impegno, restano numerose criticità che andranno affrontate in sede parlamentare per rendere la manovra più coerente e funzionale.
Le principali criticità segnalate
Nel documento, il CNDCEC vengono evidenziati i seguenti ambiti che richiedono particolare attenzione:
1. Disciplina dei dividendi (Articolo 18)
La proposta prevede che i dividendi percepiti dai soci con partecipazioni inferiori al 10% siano tassati integralmente, anche se già tassati in capo alla società (con IRES).
Questo intervento, secondo il CNDCEC, introduce una doppia imposizione che appare in contrasto con i principi che già dal 2004 mirano a evitare penalizzazioni competitive dell’impresa nazionale.
La proposta è pertanto di eliminare la norma dal testo oppure, in subordine, di innalzare la soglia al di sotto della quale scatta la tassazione integrale e escludere esplicitamente le partecipazioni in società negoziate in mercati regolamentati.
Inoltre, viene chiesta una decorrenza più equa: la norma è destinata ad applicarsi alle utili deliberati dal 1° gennaio 2026, ma il CNDCEC suggerisce di applicarla solo agli utili realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, per evitare una corsa preventiva alla delibera.
2. Misure di contrasto alle indebite compensazioni (Articolo 26)
La manovra, con l’art. 26, estende dal 1° luglio 2026 il divieto di compensare crediti d’imposta con debiti per contributi previdenziali/premi assicurativi: non più solo per banche, intermediari finanziari, imprese assicurative, ma per tutti i contribuenti, e non solo per crediti derivanti da superbonus/bonus edilizi, ma per tutti crediti d’imposta diversi dalla liquidazione delle imposte.
Il CNDCEC ritiene che tale misura sia ingiustamente penalizzante, in quanto pregiudica il principio della tutela dell’integrità patrimoniale e limita indebitamente il diritto alla compensazione stabilito dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.
È quindi suggerito di eliminare il comma oppure, se confermato, limitarne l’ambito soggettivo alle sole grandi imprese (soggetti che superano almeno due dei tre limiti: bilancio 25 M€, ricavi 50 M€, 250 dipendenti) per non penalizzare micro, piccole e medie imprese o lavoratori autonomi.
Infine, è richiesta una decorrenza più equa: anziché dal 1° luglio 2026, la norma dovrebbe applicarsi solo ai crediti sorti o acquistati dopo la data di entrata in vigore, per tutelare il principio del legittimo affidamento.
3. Pagamenti della PA ai professionisti (Articolo 129)
Il comma 10 dell’articolo 129 subordinerebbe il pagamento dei compensi ai liberi professionisti che prestano servizi alla pubblica amministrazione alla verifica della loro regolarità fiscale e contributiva al momento della fattura.
Il CNDCEC segnala che la norma rischia di generare effetti distorsivi:
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non prevede soglia minima di debito per bloccare il pagamento, né limite all’importo del compenso che può essere bloccato;
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dispone richieste documentali già in possesso delle amministrazioni pubbliche, in palese contraddizione con l’articolo 6, comma 4, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che vieta di chiedere al contribuente dati già detenuti dall’amministrazione.
La proposta è quindi di eliminare la norma oppure rivederne significativamente i contenuti, per evitare discriminazioni tra professionisti e altri creditori della PA.
4. Redditi da acquisto crediti d’imposta per professionisti
Viene proposto un emendamento che stabilisce che, in caso di acquisto di crediti d’imposta a valore inferiore al nominale (anche dal committente), tale differenziale positivo concorra alla formazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 TUIR.
Il CNDCEC ritiene che questa proposta sia necessaria per adeguare il regime fiscale alla nuova realtà dopo il principio di “onnicomprensività” introdotto dal D.Lgs. 192/2024 (con decorrenza 31 dicembre 2024).
5. Contributi COVID-19: interpretazione autentica
Infine, è presentato un emendamento per chiarire che i contributi o indennità erogati in via eccezionale per l’emergenza COVID-19 non rilevino ai fini della determinazione delle perdite d’impresa secondo l’art. 84 TUIR.
Cosa significa per professionisti e imprese
Per le imprese e gli studi professionali il quadro che emerge dall’audizione del CNDCEC è il seguente:
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Ci sono segnali concreti di alleggerimento fiscale e sostegno al ceto medio, ma anche normative con potenziali effetti negativi se non corrette.
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Le modifiche in tema di dividendi e partecipazioni potrebbero disincentivare investimenti in capitale sociale se non intervene una soglia più favorevole o esenzioni per società quotate o partecipazioni minori.
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Le misure sulle compensazioni di crediti d’imposta rischiano di incidere pesantemente sulla liquidità degli operatori economici, in particolare PMI e lavoratori autonomi.
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Per i professionisti che operano con la pubblica amministrazione, la norma sui pagamenti e sulla regolarità fiscale/contributiva può rallentare i flussi e introdurre un aggravio burocratico.
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L’emendamento sul trattamento dei differenziali da crediti d’imposta rappresenta invece un’opportunità per adeguare la tassazione dei professionisti alle nuove realtà contabili/fiscali.
Conclusioni
La manovra 2026, secondo il CNDCEC, offre un buon punto di partenza verso un sistema fiscale più equo e moderno, ma non può dirsi compiuta: servono migliorie sostanziali su alcuni punti chiave per evitare effetti indesiderati e garantire effettiva efficacia.
In particolare, sono fondamentali: la tutela del principio del legittimo affidamento, la semplificazione normativa e procedurale, la salvaguardia delle piccole imprese e dei professionisti, e la certezza del diritto in tema di partecipazioni e crediti d’imposta.
Lo studio e l’adeguamento delle norme in sede parlamentare saranno quindi decisivi per trasformare le buone intenzioni in applicazioni praticabili e sostenibili.