Magazine
Condividi sui social
Agevolazione
La zona economica speciale comprende le regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. La dotazione finanziaria stanziata ammonta a 1,8 miliardi di euro.
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, è necessario compilare l’apposito modello dell’Agenzia delle Entrate da inviare tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste da sostenere fino al 15 novembre 2024.
Beneficiari
Tutte le imprese operative nelle regioni sopra indicate, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori:
• industria siderurgica;
• industria carbonifera e della lignite;
• industria trasporti;
• magazzino;
• supporto ai trasporti e delle relative strutture;
• produzione, stoccaggio, distribuzione di energie e infrastrutture energetiche;
• banda larga;
• creditizio, finanziario e assicurativo.
Inoltre, l’agevolazione non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione, scioglimento e difficoltà.
Investimenti ammissibili
Investimenti in beni strumentali, che fanno parte di un progetto di investimento unico, relativi a:
• acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie;
• acquisto di terreni, nonché acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (nel limite del 50% del valore complessivo dell’investimento).
L’importo dell’investimento deve essere compreso tra 200 mila euro e 100 milioni di euro.
Sono ammissibili soltanto le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali non deve sussistere alcun rapporto di controllo o di collegamento, e comunque effettuate a condizioni di mercato.
Entità del contributo
Il credito d’imposta è determinato in misura massima per le grandi imprese dal consenso dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e in particolare:
• per gli investimenti realizzati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del 40% de costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
• per investimenti realizzati nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
• per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;
• per investimenti realizzati nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
Inoltre:
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro; i massimali di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiore a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole – medie Punto 19 (18) degli orientamenti in materia di Stato a finalità regionale.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiore a 50 milioni di euro, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’importo di auto corretto, art. 2, del punto 20 del regolamento (UE) n.651/2024.
Territori |
Piccole Imprese |
Medie Imprese |
Grandi Imprese |
Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia |
60% |
50% |
40% |
Regioni Basilicata, Molise e Sardegna |
50% |
40% |
30% |
Taranto (Puglia) e Sulcis Iglesiente Sardegna |
70% |
60% |
50% |
Zone assistite della Regione Abruzzo |
35% |
25% |
15% |
L’entità del contributo potrebbe subire variazioni in base al rapporto tra le richieste pervenute e la dotazione finanziaria.
Certificazione
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostegno delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dalla società devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti.
Per le società che non sono tenute per legge al controllo contabile, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione legale.
Cumulabilità
Il credito d’imposta ZES unica può essere cumulato con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato finalizzati agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. (art.14, comma 14, regolamento UE n.651/2014 della commissione).
In particolar modo, è consentito il cumulo con i crediti d’imposta per l’acquisizione di nuovi beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, legati all’Industria 4.0, trattandosi di disposizioni fiscali generali, purché non vengano superati i costi effettivamente sostenuti.