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Credito d’imposta – Piano Transizione 5.0

INFO
- Data 05 Giugno 2024
- Beneficiari Tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.
- Agevolazione Credito di imposta dal 5% al 45%
Dettagli
Il Piano Transizione 5.0 (DL 2 marzo 2024, n. 19 art 38) mira a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in linea con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e l'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU.
Le imprese interessate devono effettuare nuovi investimenti a partire dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2025 in strutture produttive site in Italia. I progetti di investimento devo prevedere le caratteristiche di innovazione e di riduzione dei consumi energetici.
Alle imprese che ne fanno richiesta, nel rispetto dei requisiti richiesti e nel limite di risorse messe a disposizione, è riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta.
Beneficiari
Tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.
Le imprese che intendono beneficiare del credito non devono essere in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o essere sottoposte a procedure concorsuali per cause di crisi d’impresa o insolvenza. Inoltre, la fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sono altresì escluse le attività inquinanti connesse ai combustibili fossili, all’emissione di gas serra superiori ai parametri di riferimento, le attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento.
Sono, infine, esclusi i settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle comunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, elencati negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che devono essere interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura e portare a una riduzione dei consumi energetici almeno del 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi interessati.
Tra i beni di cui all’allegato B si considerano inclusi anche:
• i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
• i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.
Sono agevolabili anche gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.
Sono inclusi gli investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile per autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, ad eccezione delle biomasse.
In merito all’energia solare, sono ammessi esclusivamente impianti con moduli fotovoltaici con i requisiti previsti all’articolo 12, comma 1 del DL 9 dicembre 2023, n. 181 e successive modifiche. Gli investimenti in impianti e moduli di cui alle lettere b e c del sopracitato comma, concorrono a formare la base di calcolo del credito per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del loro costo.
Inoltre, sono agevolabili, nel limite del 10% del costo complessivo dell’investimento e in ogni caso nella quota massima di 300 mila euro, le spese relative alla formazione del personale per l’acquisizione e il consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Le attività formative devo essere erogate da soggetti individuati con decreto del Mimit.
Misura del credito d'imposta
Riduzione consumi |
Quota investimento (€) |
Credito d’imposta (%) |
3% struttura produttiva o 5% processi interessati |
Fino a 2.5 milioni |
35% |
Oltre i 2.5 milioni e fino a 10 milioni |
15% |
|
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni |
5% |
Riduzione consumi |
Quota investimento (€) |
Credito d’imposta (%) |
6% struttura produttiva o 10% processi interessati |
Fino a 2.5 milioni |
40% |
Oltre i 2.5 milioni e fino a 10 milioni |
20% |
|
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni |
10% |
Riduzione consumi |
Quota investimento (€) |
Credito d’imposta (%) |
10% struttura produttiva o 15% processi interessati |
Fino a 2.5 milioni |
45% |
Oltre i 2.5 milioni e fino a 10 milioni |
25% |
|
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni |
15% |
La riduzione dei consumi è calcolata con riferimento ai consumi energetici dell'anno precedente all'inizio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne. Per le nuove imprese il dato di riferimento è rappresentato dai consumi energetici medi annui riferibili ad uno scenario controfattuale.
Procedura di accesso
Le imprese devono presentare, mediante apposito modello standardizzato, richiesta telematica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la prenotazione del credito.
L’impresa è tenuta a dimostrare periodicamente l’avanzamento dello stato dei lavori mediante apposita comunicazione, in base al quale è determinato l’importo del credito utilizzabile, nel limite di quello prenotato. In particolar modo l’impresa è tenuta a documentare, entro 30 giorni dalla richiesta di prenotazione, l’effettuazione degli ordini, accettati dal venditore, con il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo, pena la decadenza del beneficio.
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, attestanti la riduzione dei consumi tramite gli investimenti effettuati, rilasciate da un valutatore indipendente, in base alle disposizioni previste da apposito decreto del Mimit. In particolare, devono essere predisposte due certificazioni:
• ex ante, al fine di attestare la potenziale riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
• ex post; al fine di attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente alla relazione ex ante.
Per le PMI, le spese per le certificazioni sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a 10.000 euro.
Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24 telematico, decorsi cinque giorni dalla trasmissione da parte del GSE all’AE, entro il 31 dicembre 2025, con possibilità di riportare l'importo non utilizzato in avanti per cinque anni.
Il credito d’imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Cumulabilità
Il credito d’imposta esaminato non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, considerando anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile per l’imposta regionale.
Adempimenti successivi
Se i beni agevolati sono ceduti o destinati a finalità estranee entro cinque anni dal completamento degli investimenti, il credito d'imposta è ridotto e l'importo già utilizzato deve essere restituito senza sanzioni o interessi.
Le imprese devono conservare documentazione che attesti l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, con obbligo di certificazione da parte di un revisore legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale, per le spese sostenute per adempiere a tale obbligo, è riconosciuto un contributo massimo di 5 mila euro in aumento al credito di imposta.
Decreto attuativo
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore, un decreto definirà le modalità attuative, le procedure di controllo, i criteri per la determinazione del risparmio energetico e le modalità di fruizione del credito d'imposta, nonché l’apposito portale dove inoltrare le richieste di prenotazione del credito.